Segnalazioni violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni, c.d. direttiva Whistleblowing


Nella G.U., Serie Generale n. 63, del 15 marzo 2023, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo de del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni, c.d. direttiva Whistleblowing”, che introduce una serie di rilevanti novità di interesse per le imprese del settore privato.

In particolare, il decreto legislativo in oggetto interviene disciplinare in maniera organica il sistema di protezione di tutti quei soggetti (appartenenti sia al settore pubblico, sia al settore privato), c.d. whistleblowers, che segnalino, tramite canali interni o esterni, mediante denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, ovvero mediante divulgazioni pubbliche, attività illecite o fraudolente poste in essere in violazione delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, lesive dell’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, delle quali siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo di appartenenza.

Viene, pertanto, notevolmente esteso l’ambito di applicazione oggettivo delle forme di tutela, attualmente limitate, per il settore privato, agli illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La nuova normativa impone, peraltro, ai soggetti privati (e ai soggetti del settore pubblico) l’implementazione di un sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni. Sotto il primo profilo, invero, l’art. 4 sancisce l’obbligo di predisporre appositi canali di segnalazione interni – sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali – che, a norma dell’art. 4, risultino idonei a garantire “anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, di quella coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”, precisando, altresì, che per i soggetti dotati di modelli di organizzazione e gestione, tali canali siano implementati all’interno dello stesso modello.

Sempre l’art. 4, al comma 3, prevede la possibilità che le segnalazioni interne vengano effettuate in forma scritta o in forma orale, per tali ultime intendendosi quelle operate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto da fissare entro un termine ragionevole.

Sotto il secondo profilo, la normativa richiede che la gestione dei già menzionati canali, venga affidata ad una persona o ad un apposito ufficio interno o esterno, autonomo e dotato di personale a tale scopo formato (art. 4, comma 2), che provvederà alle seguenti attività (art. 5):
a) rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 giorni dalla data di ricezione;

b) mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere al quale richiedere eventuali, necessarie integrazioni;

c) dare seguito alla segnalazione;

d) fornire un riscontro entro 3 mesi dalla data di ricezione dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettere a disposizione informazioni chiare in merito al canale di segnalazione, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, da esporre e rendere facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché facilmente accessibili alle persone che, seppur non frequentino i luoghi di lavoro, intrattengano un rapporto giuridico che rivesta una delle forme di cui all’art. 3, commi 3 e 4, con il soggetto del settore privato destinatario degli obblighi di tutela.

Le suddette informazioni devono, altresì, essere pubblicate in apposita sezione del sito internet del quale sia eventualmente dotato il soggetto del settore pubblico o privato.

Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne e le modalità enunciate nel testo di cui sopra appaiono alquanto tutelanti. La nostra Organizzazione ha provveduto alla nomina del Referente per la gestione delle segnalazioni nella persona del Responsabile della Funzione Compliance Normativa della Capo Gruppo Health Care Italia S.r.l. a socio unico – che partecipa e controlla ambedue le Aziende Sanitarie Casa di Cura “Ospedale Internazionale” S.r.l. unipersonale di Napoli e Casa di Cura “Villa dei Fiori” S.r.l. unipersonale di Mugnano di Napoli – la quale, in riferimento alle tematiche Whistleblowing, sarà sottoposta alla vigilanza dell’Organo di Vigilanza Monocratico (OdV) delle medesime Aziende Sanitarie per quanto riguarda:
– sulla tempestiva adozione dei canali di segnalazione interna e sulla loro rispondenza (quanto a “disegno”) al D.Lgs. 24/2023, nonché sul conseguente aggiornamento del Modello organizzativo;

– sull’avvenuta adozione delle procedure interne sul Whistleblowing;

– sulla formazione, informazione e diffusione di quanto previsto nell’aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (in particolare ex art. 5, lett. e) D.Lgs. 24/2023);

– sull’effettività e sull’accessibilità dei canali di segnalazione;

– sull’effettivo funzionamento e sull’osservanza di quanto previsto nell’aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing

La gestione condivisa del canale viene effettuata, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, non superiore a 249, come nel nostro caso.
Allo stato si rammenta che sul portale www.hcitalia.it vi è link per la presentazione, che tutela l’anonimato del mittente

 

https://hcitalia.smartleaks.cloud/


Altri metodi di segnalazione – che garantiscono l’anonimato – sono:

– Indirizzare mail all’Organismo di Vigilanza:
odv.ospedaleinternazionale@hcitalia.it
odv.villadeifiori@hcitalia.it

– Telefonare al numero 0817121077 a disposizione di tutti per registrare una segnalazione anche in anonimato;

– Indirizzare corrispondenza alle sedi legali delle Società con indicazione sulla busta D.Lgs. 24/2023.

La Funzione Compliance Normativa della Capo Gruppo Health Care Italia S.r.l., a socio unico, ha predisposto opportuna PROCEDURA SEGNALAZIONI DI ILLECITI WHISTLEBLOWING (cliccare qui per la consultazione)


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