Adempimenti Strutture Sanitarie Private Accreditate in tema di Trasparenza (D. Lgs 33/2013)

In ottemperanza alla Delibera ANAC del 21.11.2018 pubblicata sul Supplemento Ordinario della G.U. del 21.12.2018 n. 296, la presente informativa “Amministrazione Trasparente” è stata oggetto di ultimo aggiornamento in data 10.01.2024. Si riportano i dati relativi alle Aziende Sanitarie controllate e partecipate, così come previsto dalle Delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022, precisando che l’Health Care Italia S.p.A. – a socio unico – non è soggetto tenuto alla pubblicazione dell’informativa “Società Trasparente” essendo una pura holding che non intrattiene alcun rapporto con la Pubblica Amministrazione

 

 

– Per l’Attestazione obblighi trasparenza (Delibera ANAC n. 201 del 13.04.2022) Clicca qui >>
– Per l’Accesso Civico (nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013), se interessato Clicca qui >> 

RIFERIMENTO LEGISLATIVO:

Linee guida per l’applicazione dell’articolo 32, commi 2-bis e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014), alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016).

Oggetto e finalità delle Linee Guida:
Come noto, la legge di stabilità 2016 ha incluso anche le imprese che esercitano attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in base agli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra quelle soggette all’applicazione delle misure di gestione, sostegno e monitoraggio introdotte dall’articolo 32 della Legge 11 agosto 2014 n. 114.

Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che detta misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive. In particolare, la legge di stabilità 2016 ha previsto che le misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui al richiamato articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, siano applicate anche alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nel fare riferimento agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la novella richiama espressamente la normativa di riordino della disciplina in materia sanitaria, che costituisce il quadro normativo statale di riferimento per la regolamentazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie nell’ambito della programmazione di competenza regionale. Nel rispetto della ripartizione di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, scandisce, infatti, le fasi di un complesso sistema abilitativo composto da una preliminare autorizzazione per la realizzazione di strutture e per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie e dal successivo provvedimento di accreditamento istituzionale, che riconosce alle strutture private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale. All’esito di tale percorso le Regioni, direttamente o attraverso le aziende sanitarie locali di competenza, procedono alla stipula di appositi “accordi contrattuali” per consentire ai soggetti privati accreditati l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie con imputazione, totale o parziale, dei relativi oneri economici a carico del Servizio sanitario nazionale. Detti accordi contrattuali consentono, infatti, alle rispettive regioni e alle ASL di definire, con i soggetti privati accreditati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del Servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del Servizio sanitario medesimo, nell’ambito dei livelli di spesa, determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale. Il richiamo agli “accordi contrattuali” di cui all’articolo 8-quinquies del cennato decreto legislativo, pertanto, va ragionevolmente inteso come riferimento ad una categoria volutamente generica, che attesta la volontà del legislatore di ricomprendere qualsivoglia ipotesi convenzionale, stipulata tra Regione e ASL e strutture private, secondo le specifiche discipline previste dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di stabilire il numero massimo e il corrispondente valore economico delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che le strutture accreditate sono abilitate ad erogare per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale/regionale. Tale interpretazione risponde all’esigenza di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, laddove la finalità di tutela del diritto fondamentale alla salute conferisce alle funzioni e servizi di natura sanitaria e socio-sanitaria il carattere di indifferibilità e di urgenza, nonché la necessità della loro protrazione. L’esigenza primaria da tutelare è, infatti, la corretta erogazione di prestazioni di carattere sanitario svolte da soggetti privati in regime di accreditamento e imputabili economicamente al Servizio sanitario nazionale, al fine di scongiurare sprechi e abusi nella spesa pubblica in ambito sanitario (ad esempio, prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistiche, farmaceutiche, a carico del servizio sanitario). Ne consegue che, le misure straordinarie disciplinate dall’articolo 32 possono trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui l’impresa, già in possesso dei titoli abilitativi mutuati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantisca una determinata quantità di prestazioni sanitarie ed assistenziali in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale/regionale, sia che si operi nell’ambito degli accordi di cui al citato articolo 8-quinquies, sia nell’ambito dei servizi socio sanitari erogati sulla base di accordi contrattuali stipulati ai sensi delle normative regionali di riferimento. Ciò anche quando l’accordo contrattuale non si sia ancora perfezionato, ma le prestazioni vengano, di fatto, eseguite ed il servizio erogato. Il Decreto Trasparenza 33/2013 – integrato e modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ((G.U. 8 giugno 2016, n. 132) – e la determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, paragrafo 2.3.3. – stabiliscono che le norme sono applicabili ai soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse “in quanto compatibili”. Per tale ragione le Regioni possono prevedere il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalle normative vigenti tra i requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie. La Regione Campania ha provveduto a novellare i requisiti dell’accreditamento con il DCA 51 del 4. Luglio. 2019 “Integrazione requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private (Deliberazione del Consiglio dei Ministri luglio 2017, punto ix: “corretta conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori in coerenza con le osservazioni ministeriali)” – (BURC n. 41 del 22/07/2019 – Ripubblicato su BURC n. 43 del 29/07/2019 per mera dimenticanza dell’Allegato A) nel quale non vi è alcuna indicazione in merito ad eventuali ed ulteriori adempimenti rispetto alle norme ANAC nazionali.

GLI OBBLIGHI PREVISTI SONO:
MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: Le Linee Guida 2017 precisano che i soggetti privati sono tenuti all’adozione delle misure della Legge Anticorruzione, tra le quali l’Accesso Civico “semplice” – concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria e Nomina di un Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza – ed all’Accesso Civico “generalizzato” – concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione -:

Accesso Civico semplice (articolo 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013 e articolo 2 comma 9-bis Legge 241/90): vedasi a seguire, nel testo dell’informativa resa da ciascuna Casa di Cura, sono riportati i riferimenti degli Uffici competenti a cui presentare la richiesta di accesso, nonché le modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Vi è anche indicato il Responsabile interno della prevenzione della corruzione e della trasparenza (OdV) e del Titolare del potere sostitutivo (Presidente del C.d.A.) attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione, per entrambe le fattispecie dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Accesso Civico Generalizzato (articolo 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 e articolo 2 comma 9-bis Legge 241/90): cliccare qui 

In tal senso si richiama anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (par. 3.3, pag. 14), adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2017, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 (par. 2, pag. 7), adottato dall’ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 La nostra Casa di Cura, Stabilimento di Mugnano di Napoli della Capo Gruppo Health Care Italia S.p.A., in linea con le raccomandazioni di cui al Piano Anti Corruzione 2016, ha tenuto conto di promuovere l’adozione di strumenti di rafforzamento della trasparenza e della prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi adottando il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 ed implementando un sistema di governance societaria a tutela della trasparenza che ha consentito alla Casa di Cura di ricevere il Rating di Legalità con il punteggio massimo previsto di tre stelle. Ad ogni buon fine si trascrivono i riferimenti per l’eventuale trasmissione di richieste:
mail dell’ Organismo di Vigilanza:
odv.hci@hcitalia.it – Health Care Italia S.p.A. (Napoli, via Torquato Tasso, 40 – 80121)
odv.villadeifiori@hcitalia.it – CdC “Villa dei Fiori” S.r.l. (Mugnano di Napoli, Corso Italia, 110 – 80018)
mail PEC: ad@pec.hcitalia.it  casadicuravilladeifiori@pec.sinapsis-srl.net

Evidentemente si rimane in attesa di eventuali ed ulteriori disposizioni che possono meglio chiarire l’applicabilità delle norme alla realtà delle Strutture Sanitarie Private Accreditate. Ad ogni buon fine per l’avvio di eventuali procedimenti ad istanza di parte – D. Lgs 33/2013 art. 35 comma 1 lettere c), d), e), f), m) – si precisa:

  • NON vi sono atti e documenti da allegare all’istanza e/o modulistica necessaria, è sufficiente un’istanza in carta semplice o l’invio di una mail agli indirizzi precedenti. Occorre allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Gli uffici per informazioni, orari e modalità di accesso, sono riportati nella carta dei servizi (D. Lgs 33/3013 art. 32 comma 1) della Casa di Cura (clicca qui), ed in particolare:
    – Ricoveri Ospedalieri: 0817121253 interno 21 – feriali 08.30/14.30: ufficioricoveri.vdf@hcitalia.it
    – Assistenza Day Service: 0817131399 interno 617 – feriali 08.30/15.30, eccetto sabato: ufficiodayservice.vdf@hcitalia.it
    – Assistenza Ambulatoriale: 0817132457 – feriali 09.00/16.00, eccetto sabato: ufficio.convenzioni@hcitalia.it
    – Direzione Sanitaria: 0817121253 interno 24 – feriali 08.30/14.30: luigi.bianco@hcitalia.it
    – Direzione Amministrativa: 0817123086 interno 6 – feriali 09.00/16.00, eccetto sabato: grazia.vesuiano@hcitalia.it
    – Amministratore Delegato: 0817131399 – feriali 09.00/16.00, eccetto sabato: gabriele.dimeo@hcitalia.it
    L’interessato potrà indirizzare ai Responsabili anche richieste di informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento istruito.
    Nel caso di inerzia, oltre i 7 (sette) giorni per procedimenti sanitari e/o oltre i 15 (quindici) giorni per i procedimenti amministrativi, l’ Utente può rivolgersi, in via diretta, munito di poteri sostitutivi, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottore Filippo Tangari contattabile al numero di cellulare aziendale +39 337846432 o all’indirizzo mail: ad@pec.hcitalia.it, ovvero all’Organismo di Vigilanza monocratico, nella persona del Dottore Riccardo Amatucci, all’indirizzo mail: odv.villadeifiori@hcitalia.it.

PUBBLICAZIONE DI TALUNI DATI/INFORMAZIONI/DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DELLA STRUTTURA SANITARIA IN UN’APPOSITA SEZIONE DENOMINATA “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. GLI ARGOMENTI CHE SI SONO RITENUTI OBBLIGATORI SONO I SEGUENTI:

– PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI:
Non vi sono procedimenti amministrativi avversi alla Capo Gruppo Health Care Italia S.p.A. né nei confronti della nostra Casa di Cura che, per rispondenza al principio “in quanto compatibili”, potrebbero essere oggetto di segnalazione. Gli unici procedimenti amministrativi ordinari attengono alle periodiche ispezioni e verifiche delle prestazioni sanitarie erogate e poste a corrispettivo. Verifiche effettuate dall’ASL NA2 Nord, competente per territorio, sia sui flussi informativi inviati al Sistema Informatico Regionale (file H, file C, Piattaforma SoReSa, Sistema Informativo Sanità Campania, SOGEI, Sistema TS), che ispezioni per il controllo sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, che possono generare “contestazioni sanitarie” mosse dalle ASL e per le quali è previsto un sistema di contradditorio sulla base della normativa regionale vigente:
– DCA Regione Campania n. 69/2019 all’oggetto “Linee guida per i controlli sulle prestazioni di ricovero – linee guida per la corretta compilazione delle SDO” (BURC n. 58 del 7 ottobre 2019), a modifica e in sostituzione del DCA 6/2011 e del DCA 90/2018.
– DCA Regione Campania n. 31/2018 “Interventi tesi a migliorare l’appropriatezza organizzativa dei Ricoveri Ospedalieri: Linee Guida per l’attuazione dei percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (PACC) – modifiche ed integrazioni DCA n. 35 del 8.8.2017 e del DCA n. 4 del 17.01.2018” (BURC n. 32 del 30.04.2018)

– ATTI DI CONCESSIONE e/o SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI:
La Casa di Cura, nel corso del 2018, ha beneficiato di un decreto di concessione di agevolazioni a valere sul cosiddetto “voucher digitalizzazione” (Legge n. 9 del 21/02/2014) dell’importo di Euro 10.000 con decreto emesso dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
Difatti, il D.L. n. 145 del 23/12/2013 (convertito poi in Legge n. 9 del 21/2/2014 e successive modifiche ed integrazioni) ha previsto l’adozione di interventi di finanziamento a fondo perduto a beneficio di micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico, tramite la concessione di Voucher di importo non superiore ad Euro 10.000,00. A seguito del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 settembre 2014, recante le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni, la nostra Società, a fronte di un progetto per la digitalizzazione di alcuni suoi processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, ha presentato domanda di prenotazione del Voucher (numero V-DGT_00031922). Con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° giugno 2018 e ss.mm.ii., tenuto conto degli esisti positivi delle verifiche effettuate, è stato assegnato alla Casa di Cura “VILLA DEI FIORI” S.r.l, un contributo a fondo perduto, sotto forma di Voucher pari ad euro 10.000,00, a fronte delle spese effettivamente sostenute, pari ad euro 22.160,00.
In data 3 maggio 2019 l’importo di detto Voucher, pari ad euro 10.000,00, è stato accreditato sui conti dell’azienda (clicca qui).

La Casa di Cura, per il tramite di un provider accreditato, ha ottenuto nel corso dell’esercizio 2020/2021 delle sovvenzioni per la Formazione ECM, di cui alle disponibilità contributive maturate dalle rispettive Aziende in Fondimpresa (per vedere clicca qui), la cui rendicontazione è fatta oggetto di opportuni controlli da parte degli Enti Ministeriali preposti.

La Casa di Cura “Villa dei Fiori” S.r.l – nel corso dell’esercizio 2020 ha ottenuto i seguenti contributi:
1) 2020: dall’Agenzia delle Entrate la concessione di un credito di imposta ex lege 205/2017 per la formazione del personale dipendente per euro 151.166;

2) 2021: dall’Agenzia delle Entrate la concessione di un credito di imposta ex lege 205/2017 per la formazione del personale dipendente per euro 226.093;

3) 2020: dall’Agenzia delle Entrate la concessione di un credito di imposta ex articolo 120 DL 34/2020, relativo all’adeguamento degli ambienti di lavoro ed all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, pari ad euro 28.297;

4) 2021: dall’Agenzia delle Entrate la concessione di un credito di imposta ex articolo 32 DL 73/2021, relativo all’adeguamento degli ambienti di lavoro ed all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, pari ad euro 18.860;

5) 2021: dall’Agenzia delle Entrate la concessione di un credito di imposta per investimenti realizzati nel mezzogiorno per euro 52.178.

Con circolare n. 2 del 11.01.19 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si desume, in base alle informazioni ad oggi disponibili ed al netto di ulteriori e reiterati chiarimenti quanto segue:
1) le Case di Cura rientrano nella categoria Imprese e pertanto l’informazione va indicata in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato;
2) la nuova disciplina è applicabile a partire dal 2019 relativamente ai vantaggi economici effettivamente introitati nell’anno solare precedente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e se ne assicura l’adempimento;
3) la natura delle somme ricevute fa riferimento a due seguenti categorie:

  • a) dei contributi, sovvenzioni a vario titolo ricevuti da Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla P.A.), ovvero somme ricevute senza alcuna prestazione in assenza di un sinallagma contrattuale;
  • b) somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo, ovvero il compenso per servizio effettuato e per il bene ceduto come avviene nei rapporti contrattuali come può rientrare anche il rapporto di accreditamento con il SSN.

Per quanto esposto si pubblicano le notizie, in forma schematica e di immediata comprensibilità per il lettore, relative alle somme erogate, a titolo di corrispettivo sulla base del rapporto contrattuale con l’ASL Na 2 Nord e con il Ministero della Salute (Personale Navigante), che hanno esclusiva natura finanziaria, in quanto traenti titolo da un rapporto caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio di prestazioni:

Corrispettivi Ospedalieri per somme erogate dall’ASL Napoli 2 Nord
– Anno 2021
– Anno 2020
– Anno 2019
– Anno 2018

Corrispettivi Ambulatoriali per somme erogate dall’ASL Napoli 2 Nord
– Anno 2021
– Anno 2020
– Anno 2019
– Anno 2018

Corrispettivi Assistenziali per somme erogate dal Ministero della Salute
– Anno 2021
– Anno 2020
– Anno 2019
– Anno 2018

Per qualsiasi informazione sull’argomento, nel caso di interesse, si invita a scrivere all’indirizzo mail amministrazione@hcitalia.it.

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