Tutela del paziente

Le case di Cura assolvono alla tutela degli utenti attraverso:
– la Direzione Sanitaria
– il Servizio Assicurazione Qualità
ed in ottemperanza all’art. 14 del D.L. n° 502/92 modificato dal D.L. 517/93, hanno introdotto l’istituto del ricorso formale della “opposizione contro comportamenti o atti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria”. Le procedure di presentazione dei reclami e gli obblighi delle Case di Cura sono illustrati negli specifici regolamenti dei quali, per sintesi ed estratto, ne viene successivamente riportata una parte.

Regolamento di pubblica tutela
Art. 1 – Nella Casa di Cura ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.L. 502/92 modificato dal D.L. 517/93 è attivato presso la Direzione Sanitaria l’ufficio reclami a cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a) Ricevere osservazioni, opposizioni o reclami in via amministrativa, presentate dai soggetti di cui all’art. 2 del presente regolamento;
b) Provvedere a dare tempestiva risposta al reclamante su delega della Direzione Amministrativa;
c) Fornire al reclamante tutte le informazioni e quant’altro necessario per garantire la tutela dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia;
d) Predisporre, quando non avesse potuto eliminare la causa del reclamo, la risposta firmata dal legale rappresentante della Casa di Cura in cui si dichiari che le anzidette conclusioni non impediscono la proposizione in via giurisdizionale ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del D.L. 502/92 come risulta modificato dal D.L. 517/93.

Art. 2 – Sono soggetti legittimati agli atti di cui al comma a del precedente art. 1 tutti gli utenti, parenti o affini nonché i responsabili degli Organismi di Volontariato e Tutela, accreditati presso la Regione Lazio.

Art. 3 – I soggetti individuati all’art. 2 possono esercitare il proprio diritto, presentando entro 15gg., dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento contro cui voglia opporsi. in uno dei seguenti modi:a) Apposito modulo;b) Lettere in carta semplice, indirizzata e inviata alla Direzione Amministrativa e consegnata alla Direzione Sanitaria;c) Colloquio con il Responsabile Assicurazione Qualità o suo delegato.

Art. 4 – Il Responsabile dell’Assicurazione Qualità provvede ad aprire azione correttiva coinvolgendo i Responsabili dei Servizi specifici per adottare le misure necessarie per rimuovere i disservizi verificatisi. Il Responsabile Assicurazione Qualità cura la comunicazione con il Cliente.

Art. 5 – Qualora il reclamante non si considerasse soddisfatto della decisione, potrà entro 15gg. produrre una nuova istanza.