ANAC: accesso civico

L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5. Del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 97 del 2016, è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati per i quali sia previsto l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa.

Le Case di Cura del Gruppo Health Care Italia S.p.A. non sono enti di pubblica amministrazione ma erogano prestazioni sanitarie in virtù di contratti con le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania, essendo accreditate con il S.S.N. – per tale ragione siamo dell’avviso di dare l’opportunità ai nostri Utenti di esercitare il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dagli stabilimenti sanitari, a completamento/integrazione rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013.

Le Case di Cura del Gruppo Health Care Italia S.p.A. non sono enti di pubblica amministrazione ma erogano prestazioni sanitarie in virtù di contratti con le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania, essendo accreditate con il S.S.N. – per tale ragione siamo dell’avviso di dare l’opportunità ai nostri Utenti di esercitare il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dagli stabilimenti sanitari, a completamento/integrazione rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e, precisamente:

– Accesso Civico semplice (articolo 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013 e articolo 2 comma 9-bis Legge 241/90) concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria e Nomina di un Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza: nel testo dell’informativa resa da ciascuna Casa di Cura, sono riportati i riferimenti degli Uffici competenti a cui presentare la richiesta di accesso, nonché le modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Vi è anche indicato il Responsabile interno della prevenzione della corruzione e della trasparenza (OdV) e del Titolare del potere sostitutivo (Presidente del C.d.A.) attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione, per entrambe le fattispecie dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

– Accesso Civico Generalizzato  (articolo 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 e articolo 2 comma 9-bis Legge 241/90) concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione con scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti – cliccare qui.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, al responsabile della trasparenza dell’amministrazione individuato ai sensi dell’43 del D. Lgs. 33/2013. Nel nostro caso, non essendo Pubblica Amministrazione, la richiesta può essere inviata al Legale Rappresentate della Capo Gruppo, Dottore Filippo Tangari (cellulare +39 337846432), alla mail pec: ad@pec.hcitalia.it.
Lo stesso detiene l’elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione. Al giorno 31.05.2022 si attesta che non sono pervenute istanze di accesso generalizzato.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla segreteria per la riproduzione su supporti materiali.
L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunicando al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nel caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990.
Le limitazioni all’accesso e l’ulteriore disciplina del procedimento sono stabiliti dagli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 97 del 2016, si richiamano integralmente.
La tutela del diritto d’accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, Codice del Processo Amministrativo.

In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90, che nella nostra fattispecie coincide con il Responsabile alla Trasparenza delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio:

Casa di Cura “Villa dei Fiori” S.r.l. di Mugnano di Napoli: ASL NA2 Nord: anticorruzione@aslnapoli2nord.it numero di telefono: 08118840245

Casa di Cura “Ospedale Internazionale” S.r.l. di Napoli: ASL NA1 Centro: annamaria.rotondaroaveta@aslnapoli1centro.it numero di telefono: 0812544535

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Art. 5. Accesso civico a dati e documenti
(articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
– all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
– all’Ufficio relazioni con il pubblico;
– ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
– al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.