È stata pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. 49, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2022.
Il Recupero liste di attesa e acquisto prestazioni da privato accreditato è argomento del comma 276, richiamato espressamente dal comma 258, la cui previsione mira alla riduzione delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedalieri non erogate a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica, attraverso la rimodulazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del Piano per le liste di attesa, adottato ai sensi dell’art. 29 del D.L. 104/2020 e successivamente aggiornato ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. 73/2021, e la relativa presentazione entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della Salute e al Ministero dell’economia e delle finanze.
A tal fine, il comma 276, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 del D.L. 73/2021 e, dunque, anche della possibilità per le Regioni e le Province autonome di integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato. A tale proposito il successivo comma 277 precisa che il coinvolgimento delle strutture private accreditate in deroga all’art. 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012, può avvenire per un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro ed, eventualmente, incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali nel limite dell’autorizzazione di spesa complessiva pari a 500 milioni di euro; il comma 277 prevede, altresì, che le strutture private accreditate coinvolte debbano rendicontare entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive Regioni e Province autonome le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche al fine di valutare il regime di deroga previsto. Tale disposizione, infine, precisa l’ultimo periodo del comma 277, trova applicazione anche alle Regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario.
Per l’attuazione delle disposizioni sopra descritte il comma 278, inoltre, autorizza, come anticipato, la spesa di complessivi euro 500 milioni – che include l’importo massimo di 150 milioni di euro previsto per il coinvolgimento delle strutture private accreditate – alla quale accedono tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Al Ministero della Salute, infine, il comma 279 demanda la verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome, del numero e della tipologia di prestazioni oggetto di recupero in coerenza con il Piano per le liste di attesa rimodulato nei limiti massimi degli importi sopradetti, e precisa che, laddove nell’ambito di tale verifica il Ministero accerti positivamente l’insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d’attesa, il finanziamento sopradescritto, ovvero la sua corrispondente quota-parte rientra nella disponibilità del Servizio sanitario della Regione o Provincia autonoma per lo svolgimento di altre finalità sanitaria.
A tale scopo, considerato che per l’attuazione del Piano di cui all’art. 29 del D.L. 14/8/2020 n. 104, convertito dalla Legge 13/10/2021 n. 126, le disposizioni di cui all’art. 26 co. 1 e 2 del D.L. 25/5/2021 n. 73 (Sostegni bis) sono state prorogate al 31 dicembre 2022, le Associazioni di categoria hanno fatto invito alla Regione Campania a provvedere, ex art. 276 L. 234/21, alla presentazione del Piano rimodulato delle Liste di Attesa al Ministero della Salute e al Ministero dell’economia e finanze entro la data prevista del 31 gennaio 2022, al fine dell’ottenimento delle risorse stanziate, ex art. 277 e 278 L. 234/21, per la stessa Regione pari ad euro 46.356.513 di cui euro 17.237.830 per le prestazioni rese da erogatori privati.
Se ne chiedeva, pertanto, ad approvazione ministeriale del Piano, che l’importo di Euro 17.237.830 sia destinato ad integrazione dei tetti di spesa 2022 dell’assistenza specialistica ambulatoriale resa da privati accreditati.
Con DGRC 599 del 28/12/2021 – “Assegnazione provvisoria per l’esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitaria private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale” -, la Giunta della Regione Campania ha adottato un provvedimento non in linea con le scelte fondamentali della programmazione regionale in ordine alla obbligatorietà dell’Ente ad attenersi al fabbisogno prestazionale cosi come stabilito dalla Deliberazione Commissariale Ambrosanio, esitata in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato del luglio 2019. Non è di trascurabile importanza, difatti, evidenziare, che, in virtù della citata pronuncia giurisdizionale, la Regione Campania, in ordine alla definizione dei budget da attribuire al privato accreditato, per la prima volta dalla adozione nel 2003 dei tetti di spesa per la Macroarea, avrebbe dovuto:
– acquisire per il triennio 2020 – 2022 la programmazione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie afferenti all’assistenza specialistica ambulatoriale acclusa alla DGRC 354 del 4/8/2021;
– prendere atto della portata del documento sul fabbisogno 2018 – 2019 elaborato dalla Commissione Tecnica designata in sede Prefettizia;
– adottare i relativi provvedimenti conformativi l’anno prima per quello successivo, al fine di consentire alle imprese sanitarie una corretta ed adeguata programmazione ex ante delle attività erogative;
e quindi:
– la Giunta regionale ha inteso modificare la metodologia distributiva delle risorse economiche ed introdurre nuovi criteri tecnici di regolazione;
– la Giunta regionale ha attribuito con la DGRC 599/2021, in cui ha inteso statuire budget di struttura in luogo di quelli di Macroarea, un tetto di spesa che riduce mediamente dal 15 al 30% il volume delle prestazioni consuntivate in precedenza nell’ambito del tetto di Branca / Macroarea.
Con DGRC 497 del 10/11/2021 – “Definizione per l’esercizio 2021 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2022 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera e recupero delle minori prestazioni sanitarie erogate nel 2020” – la Giunta regionale ha adottato un provvedimento per il quale i budget assegnati alle Strutture ospedaliere accreditate sono, di evidenza, non conformi al reale fabbisogno del territorio ove la ordinaria domanda di salute è incrementata proprio per la mancata erogazione di prestazioni nel periodo pandemico 2020/2021. Ad ogni buon conto riportiamo l’allegato B della citata Delibera 497/2021 con il quale la Giunta regionale ha inteso pubblicizzare i criteri di tale assegnazione che, nella realtà del quotidiano, non trova applicazione pratica.
Ad ogni buon conto, ove la Regione Campania, laddove non attuasse delle dovute modifiche del provvedimenti adottati, relativamente ai criteri tecnici di regolazione del budget ed alle scelte fondamentali della programmazione regionale, sia sanitaria e sia economico – finanziaria, non sarà possibile garantire l’erogazione in accreditamento dei LEA per l’intera annualità, né, quindi, assolvere al normato recupero delle liste di attesa.