Decreto N. 34 del 08. 08. 2017

Il Decreto N. 34, al punto 1, conferma i principi di cui al Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2010 -2012, approvato con DGRC n. 271/2012 ed in particolare: le classi di priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero programmato – i tempi massimi di attesa per ciascuna classe di priorità; le 43 prestazione ambulatoriali, di cui 14 specialistiche e 29 di diagnostica strumentale, e le 15 prestazioni di ricovero ospedaliero programmato, di cui 5 in regime diurno e 10 in regime ordinario, per le quali sono fissati, garantiti e monitorati i tempi di attesa secondo quanto schematicamente riportato nell’Allegato A del Decreto. Cliccare per visualizzare >>

Al punto 4, si conferma altresì l’obbiettivo per le 43 prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e le 15 di ricovero ospedaliero, del rispetto dei tempi massimi di attesa fissati dal PRGLA 2010 – 2012 riferiti a ciascuna classe di priorità, dI garantire al 90% degli Utenti che ne facciano richiesta presso le strutture erogatrici delle Aziende Sanitarie.

Al punto J dell’Allegato B, in merito alla Comunicazione e Trasparenza, si precisa che la gestione delle Liste di Attesa è un aspetto che attiene non solo alla relazione personale tra il medico ed il proprio paziente, ma anche al rapporto tra la struttura erogatrice di prestazioni sanitarie ed i cittadini he ne fruiscono.

Al riguardo le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie assicurano che sui propri siti web siano periodicamente aggiornate le informazioni richieste dalla normativa di riferimento, in ordine ai tempi medi di attesa per le diverse prestazioni sanitarie erogate e che le stesse siano facilmente accessibili e comprensibili.