Legge per il Mercato e la Concorrenza e Direttiva Whistleblowing

Adempimenti Strutture Sanitarie Private Accreditate in tema di Trasparenza (D. Lgs 33/2013)

In ottemperanza alla Delibera ANAC del 21.11.2018 pubblicata sul Supplemento Ordinario della G.U. del 21.12.2018 n. 296, la presente informativa “Amministrazione Trasparente” è stata oggetto di ultimo aggiornamento in data 10.01.2024

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017 (legge 124/2017) ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche. Nell’art. 1, commi da 125 a 129, si prevede che le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tali obblighi di pubblicazione comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti, entro il 31 maggio.

Questa normativa, comunque, aveva destato dei dubbi interpretativi, soprattutto sulla decorrenza degli obblighi di pubblicazione, ora chiariti con il parere del Consiglio di Stato n. 01449 del 1 giugno 2018, su richiesta del 27 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare:
– i soggetti percettori ed erogatori devono effettuare in maniera strutturata e sistematica la raccolta dei dati relativi alle erogazioni a partire dal 2018;
– pertanto, la pubblicità e la trasparenza delle informazioni raccolte deve essere assicurata mediante pubblicazione sui siti, entro il 28 febbraio 2019.
Per le imprese, la pubblicazione degli importi percepiti dovrà essere resa pubblica nella propria nota integrativa al bilancio ordinario e, ove esistente, anche al consolidato.

Ad ogni conto, gli importi percepiti a fronte del contratto di accreditamento già figurano nel bilancio soggetto a pubblicazione in base alle norme del Decreto Trasparenza di cui abbiamo riferito nei precedenti paragrafi.
Con circolare n. 2 del 11.01.19 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che:
1) le Case di Cura rientrano nella categoria Imprese e pertanto l’informazione va indicata in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato;

2) la nuova disciplina è applicabile a partire dal 2019 relativamente ai vantaggi economici effettivamente introitati nell’anno solare precedente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e se ne assicura l’adempimento;

3) la natura delle somme ricevute fa riferimento a due seguenti categorie:
a) dei contributi, sovvenzioni a vario titolo ricevuti da Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla P.A.), ovvero somme ricevute senza alcuna prestazione in assenza di un sinallagma contrattuale;
b) somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo, ovvero il compenso per servizio effettuato e per il bene ceduto come avviene nei rapporti contrattuali come può rientrare anche il rapporto di accreditamento con il SSN.

Per quanto esposto nella pagina precedente nel paragrafo “ATTI DI CONCESSIONE e/o SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI” abbiamo pubblicato in forma schematica e di immediata comprensibilità per il lettore, a partire dall’anno 2018, le somme erogate, a titolo di corrispettivo sulla base del rapporto contrattuale con l’ASL Napoli 2 Nord, in quanto traenti titolo da un rapporto caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio tra prestazioni sanitarie erogate e remunerazione delle stesse. Tali corrispettivi hanno esclusiva natura finanziaria.

Diamo informativa sull’applicabilità delle previsioni di cui alla legge 30 novembre 2017 n. 179 – “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2017).

La norma si propone l’obiettivo di assicurare una più efficace tutela del soggetto che segnala un illecito non limitandola soltanto al rapporto di lavoro pubblico, ma anche a quello privato, ma in termini e con modalità diverse.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro privato, l’articolo 2 della legge 179 del 2017 interviene sul D.Lgs. 231/2001, aggiungendo tre nuovi commi all’articolo 6 (relativo alle indicazioni sul contenuto dei modelli organizzativi).

Ai sensi del summenzionato articolo 2, i Modelli Organizzativi dovranno essere integrati prevedendo:
• Specifici canali informativi dedicati alle segnalazioni, di cui almeno uno con modalità informatiche, tali da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante;
• Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;
• L’inserimento, all’interno del sistema disciplinare del modello organizzativo di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni poi rivelatesi infondate.

L’inserimento della disciplina nell’alveo del D.Lgs. 231/2001 presuppone l’adozione di un Modello Organizzativo e l’esistenza dell’Organismo di Vigilanza (naturale destinatario delle segnalazioni, come previsto dal D.Lgs 231/2001, anche se non espressamente menzionato dall’articolo 2 della legge 179 del 2017).

A tale scopo, il Modello Organizzativo della nostra struttura sanitaria, Stabilimento di Mugnano di Napoli della Capo Gruppo Health Care Italia S.p.A. – e della stessa Capo Gruppo – prevedono un sistema di segnalazione di illeciti e/o di violazioni dei Modelli stessi, proprio secondo le modalità descritte nella nuova Legge 30 novembre 2017 n. 179, ovvero:

Specifici canali informativi dedicati alle segnalazioni, di cui almeno uno con modalità informatiche.
PAG 120 del MO (Parte del Codice Etico)
…La Società ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati; in particolare, è stata attivata un’apposita casella di posta elettronica, presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice.

Garantire la riservatezza dell’identità del segnalante – Divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.
PAG 120 del MO (Parte del Codice Etico)
… “I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell’identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. Potranno essere prese in considerazione quelle eventuali segnalazioni che, pervenute in forma anonima, contengano informazioni sufficienti a identificare i termini della violazione e a consentire all’Organismo di Vigilanza di compiere un’investigazione appropriata. (a pagina 45 del MO) ……….Tali segnalazioni potranno essere trasmesse, anche in forma anonima, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: odv.villadeifiori@hcitalia.it o per iscritto all’indirizzo della sede legale della Società (Mugnano di Napoli, Corso Italia n. 100 – 80018) alla cortese attenzione dell’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l’immunità dei soggetti che fanno eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti”.

Pertanto, non si ritiene debbano essere implementate nuove regole di gestione della tutela del segnalante, giacché già ampiamente descritte nei Modelli Organizzativi stessi, già oggetto di informazione e formazione del personale dipendente.

La Funzione Compliance Normativa del Gruppo Privato di Sanità Health Care Italia S.p.A. ha avviato le procedure per:
– Rivedere il Sistema disciplinare riguardo le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni poi rivelatesi infondate.
– Provvedere all’aggiornamento dei riferimenti normativi, così come sanciti con l’introduzione della nuova Legge in questione, nei Modelli Organizzativi.

Segnalazioni violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni, c.d. direttiva Whistleblowing

Nella G.U., Serie Generale n. 63, del 15 marzo 2023, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo de del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni, c.d. direttiva Whistleblowing”, che introduce una serie di rilevanti novità di interesse per le imprese del settore privato.

In particolare, il decreto legislativo in oggetto interviene disciplinare in maniera organica il sistema di protezione di tutti quei soggetti (appartenenti sia al settore pubblico, sia al settore privato), c.d. whistleblowers, che segnalino, tramite canali interni o esterni, mediante denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, ovvero mediante divulgazioni pubbliche, attività illecite o fraudolente poste in essere in violazione delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, lesive dell’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, delle quali siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo di appartenenza.

Viene, pertanto, notevolmente esteso l’ambito di applicazione oggettivo delle forme di tutela, attualmente limitate, per il settore privato, agli illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
La nuova normativa impone, peraltro, ai soggetti privati (e ai soggetti del settore pubblico) l’implementazione di un sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni. Sotto il primo profilo, invero, l’art. 4 sancisce l’obbligo di predisporre appositi canali di segnalazione interni – sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali- che, a norma dell’art. 4, risultino idonei a garantire “anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, di quella coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”, precisando, altresì, che per i soggetti dotati di modelli di organizzazione e gestione, tali canali siano implementati all’interno dello stesso modello.

Sempre l’art. 4, al comma 3, prevede la possibilità che le segnalazioni interne vengano effettuate in forma scritta o in forma orale, per tali ultime intendendosi quelle operate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto da fissare entro un termine ragionevole.
Sotto il secondo profilo, la normativa richiede che la gestione dei già menzionati canali, venga affidata ad una persona o ad un apposito ufficio interno o esterno, autonomo e dotato di personale a tale scopo formato (art. 4, comma 2), che provvederà alle seguenti attività (art. 5):
a) rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 giorni dalla data di ricezione;
b) mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere al quale richiedere eventuali, necessarie integrazioni;
c) dare seguito alla segnalazione;
d) fornire un riscontro entro 3 mesi dalla data di ricezione dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
e) mettere a disposizione informazioni chiare in merito al canale di segnalazione, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, da esporre e rendere facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché facilmente accessibili alle persone che, seppur non frequentino i luoghi di lavoro, intrattengano un rapporto giuridico che rivesta una delle forme di cui all’art. 3, commi 3 e 4, con il soggetto del settore privato destinatario degli obblighi di tutela.

Le suddette informazioni devono, altresì, essere pubblicate in apposita sezione del sito internet del quale sia eventualmente dotato il soggetto del settore pubblico o privato.

Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne e le modalità enunciate nel testo di cui sopra appaiono alquanto tutelanti. La nostra Organizzazione ha provveduto alla nomina del Referente per la gestione delle segnalazioni nella persona dell’Organo di Vigilanza Monocratico (OdV) tenuto conto che il decreto legislativo 24/2023, in vigore dal 20 marzo 2023, esplicherà i propri effetti a decorrere dal 17 dicembre 2023 (trattandosi, nel nostro caso, di Gruppo di Sanità privato che nell’ultimo anno ha impiegato una media di lavoratori subordinati, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fino a 249).

Allo stato si rammenta che sul portale www.hcitalia.it vi è link per la presentazione, che tutela l’anonimato del mittente

https://hcitalia.smartleaks.cloud/

Altri metodi di segnalazione – che garantiscono l’anonimato – sono:
– Indirizzare mail all’Organismo di Vigilanza;
– Telefonare al numero 0817121077 a disposizione di tutti per registrare una segnalazione anche in anonimato;
– Indirizzare corrispondenza alle sedi legali delle Società con indicazione sulla busta D.Lgs. 24/2023.

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