In ottemperanza alla Delibera ANAC del 21.11.2018 pubblicata sul Supplemento Ordinario della G.U. del 21.12.2018 n. 296, la presente informativa “Amministrazione Trasparente” è stata oggetto di ultimo aggiornamento in data 30.09.2024 – Si riportano i dati relativi alle Aziende Sanitarie controllate e partecipate, così come previsto dalle Delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022, precisando che l’Health Care Italia S.r.l. – a socio unico – non è soggetto tenuto alla pubblicazione dell’informativa “Società Trasparente” essendo una pura holding che non intrattiene alcun rapporto con la Pubblica Amministrazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Linee guida per l’applicazione dell’articolo 32, commi 2-bis e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014), alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016).
Oggetto e finalità delle Linee Guida:
Come noto, la legge di stabilità 2016 ha incluso anche le imprese che esercitano attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in base agli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra quelle soggette all’applicazione delle misure di gestione, sostegno e monitoraggio introdotte dall’articolo 32 della Legge 11 agosto 2014 n. 114.
Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che detta misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive. In particolare, la legge di stabilità 2016 ha previsto che le misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui al richiamato articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, siano applicate anche alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio Sanitario Nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Nel fare riferimento agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la novella richiama espressamente la normativa di riordino della disciplina in materia sanitaria, che costituisce il quadro normativo statale di riferimento per la regolamentazione delle attività sanitarie e sociosanitarie nell’ambito della programmazione di competenza regionale.
Nel rispetto della ripartizione di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, scandisce, infatti, le fasi di un complesso sistema abilitativo composto da una preliminare autorizzazione per la realizzazione di strutture e per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie e dal successivo provvedimento di accreditamento istituzionale, che riconosce alle strutture private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale.
All’esito di tale percorso le Regioni, direttamente o attraverso le aziende sanitarie locali di competenza, procedono alla stipula di appositi “accordi contrattuali” per consentire ai soggetti privati accreditati l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie con imputazione, totale o parziale, dei relativi oneri economici a carico del Servizio sanitario nazionale. Detti accordi contrattuali consentono, infatti, alle rispettive regioni e alle ASL di definire, con i soggetti privati accreditati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del Servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del Servizio sanitario medesimo, nell’ambito dei livelli di spesa, determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale. Il richiamo agli “accordi contrattuali” di cui all’articolo 8-quinquies del cennato decreto legislativo, pertanto, va ragionevolmente inteso come riferimento ad una categoria volutamente generica, che attesta la volontà del legislatore di ricomprendere qualsivoglia ipotesi convenzionale, stipulata tra Regione e ASL e strutture private, secondo le specifiche discipline previste dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di stabilire il numero massimo e il corrispondente valore economico delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie che le strutture accreditate sono abilitate ad erogare per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale/regionale.
Tale interpretazione risponde all’esigenza di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, laddove la finalità di tutela del diritto fondamentale alla salute conferisce alle funzioni e servizi di natura sanitaria e sociosanitaria il carattere di indifferibilità e di urgenza, nonché la necessità della loro protrazione. L’esigenza primaria da tutelare è, infatti, la corretta erogazione di prestazioni di carattere sanitario svolte da soggetti privati in regime di accreditamento e imputabili economicamente al Servizio sanitario nazionale, al fine di scongiurare sprechi e abusi nella spesa pubblica in ambito sanitario (ad esempio, prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistiche, farmaceutiche, protesiche a carico del servizio sanitario). Ne consegue che, le misure straordinarie disciplinate dall’articolo 32 possono trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui l’impresa, già in possesso dei titoli abilitativi mutuati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantisca una determinata quantità di prestazioni sanitarie ed assistenziali in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale/regionale, sia che si operi nell’ambito degli accordi di cui al citato articolo 8-quinquies, sia nell’ambito dei servizi socio sanitari erogati sulla base di accordi contrattuali stipulati ai sensi delle normative regionali di riferimento. Ciò anche quando l’accordo contrattuale non si sia ancora perfezionato, ma le prestazioni vengano, di fatto, eseguite ed il servizio erogato.
Il Decreto Trasparenza 33/2013 – integrato e modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132) – e la determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 paragrafo 2.3.3. – stabiliscono, pertanto, che le norme sono applicabili ai soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse “in quanto compatibili”. Per tale ragione le Regioni possono prevedere il
rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalle normative vigenti tra i requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie. La Regione Campania ha provveduto a novellare i requisiti dell’accreditamento con il DCA 51 del 4 Luglio. 2019 “Integrazione requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private (Deliberazione del Consiglio dei Ministri luglio 2017, punto ix: corretta conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori in coerenza con le osservazioni ministeriali)” – BURC n. 41 del 22/07/2019 – Ripubblicato su BURC n. 43 del 29/07/2019 per mera dimenticanza dell’Allegato A), nel quale non vi è alcuna indicazione in merito ad eventuali ed ulteriori adempimenti rispetto alle norme ANAC nazionali
GLI OBBLIGHI SONO:
– MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE: Le Linee Guida 2017 precisano che i soggetti privati sono tenuti all’adozione delle misure della Legge Anticorruzione, tra le quali l’Accesso Civico “semplice” – concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria e Nomina di un Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza – ed all’Accesso Civico “generalizzato” – concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione -:
– Accesso Civico semplice (articolo 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013 e articolo 2 comma 9-bis Legge 241/90): vedasi a seguire, nel testo dell’informativa resa da ciascuna Casa di Cura, sono riportati i riferimenti degli Uffici competenti a cui presentare la richiesta di accesso, nonché le modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Vi è anche indicato il Responsabile interno della prevenzione della corruzione e della trasparenza (OdV) e del Titolare del potere sostitutivo (Presidente del C.d.A.) attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione, per entrambe le fattispecie dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
– Accesso Civico Generalizzato (articolo 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 e articolo 2 comma 9-bis Legge 241/90): cliccare qui
In tal senso si richiama anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (par. 3.3, pag. 14), adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2017, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 (par. 2, pag. 7), adottato dall’ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017. Nell’ambito del nostro Gruppo Societario, in linea con le raccomandazioni di cui al Piano Anti Corruzione 2016, si è tenuto conto di promuovere l’adozione di strumenti di rafforzamento della trasparenza e della prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi adottando, anche in Capo alla Capo Gruppo, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 implementando un sistema di governance societaria a tutela della trasparenza che ha consentito alla Case di Cura del Gruppo di confermare il Rating di Legalità con il massimo punteggio:
– Casa di Cura Villa dei Fiori (***)
– Casa di Cura Ospedale Internazionale (***)
Ad ogni buon fine si trascrivono i riferimenti per l’eventuale trasmissione di richieste:
MAIL DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA:
odv.hci@hcitalia.it – Health Care Italia S.p.A. (Napoli, via Torquato Tasso, 40 – 80121)
odv.villadeifiori@hcitalia.it – CdC “Villa dei Fiori” S.r.l. (Mugnano di Napoli, Corso Italia, 110 – 80018)
odv.ospedaleinternazionale@hcitalia.it – CdC “Ospedale Internazionale” S.r.l. (Napoli, Via Torquato Tasso, 38 – 80121
MAIL PEC DELLE RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI:
ad@pec.hcitalia.it
casadicuravilladeifiori@pec.sinapsis-srl.net
ospedaleinternazionalecasadicura@pec.sinapsis-srl.net
Evidentemente si rimane in attesa di eventuali ed ulteriori disposizioni che possono meglio chiarire l’applicabilità delle norme alla realtà delle Strutture Sanitarie del Gruppo. Nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” degli stabilimenti sanitari si ottempera a quanto previsto dal D. Lgs 33/2013 – art. 35 comma 1 lettere c), d), e), f), m) – per la gestione di procedimenti ad istanza di parte.
– PUBBLICAZIONE DI TALUNI DATI/INFORMAZIONI/DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DELLA STRUTTURA SANITARIA IN UN’APPOSITA SEZIONE DENOMINATA “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”: gli argomenti che si sono ritenuti obbligatori – la cui documentazione è consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” delle singole Case di Cura – sono i seguenti:
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI:
Non vi sono procedimenti amministrativi avversi alla Capo Gruppo Health Care Italia S.p.A., a socio unico, né nei confronti delle Case di Cura che, per rispondenza al principio “in quanto compatibili”, potrebbero essere oggetto di segnalazione. Gli unici procedimenti amministrativi ordinari attengono alle periodiche ispezioni e verifiche delle prestazioni sanitarie erogate e poste a corrispettivo. Verifiche effettuate dall’ASL competente per territorio sia sui flussi informativi inviati al Sistema Informatico Regionale (file H, file C, Piattaforma So.Re.Sa., Sistema Informativo Sanità Campania, SOGEI, Sistema TS), che ispezioni per il controllo sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, che possono generare “contestazioni sanitarie” mosse dalle ASL e per le quali è previsto un sistema di contradditorio sulla base della normativa regionale vigente:
– DCA Regione Campania n. 69/2019 all’oggetto “Linee guida per i controlli sulle prestazioni di ricovero – linee guida per la corretta compilazione delle SDO” (BURC n. 58 del 7 ottobre 2019), a modifica e in sostituzione del DCA 6/2011 e del DCA 90/2018;
– DCA Regione Campania n. 31/2018 “Interventi tesi a migliorare l’appropriatezza organizzativa dei Ricoveri Ospedalieri: Linee Guida per l’attuazione dei percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (PACC) – modifiche ed integrazioni DCA n. 35 del 8.8.2017 e del DCA n. 4 del 17.01.2018” (BURC n. 32 del 30.04.2018).
ATTI DI CONCESSIONE e/o SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI:
Con circolare n. 2 del 11.01.19 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si stabilisce, in base alle informazioni ad oggi disponibili ed al netto di ulteriori e reiterati chiarimenti, quanto segue:
1) le Case di Cura rientrano nella categoria Imprese e pertanto l’informazione va indicata in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato;
2) la nuova disciplina è applicabile a partire dal 2019 relativamente ai vantaggi economici effettivamente introitati nell’anno solare precedente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e se ne assicura l’adempimento;
3) la natura delle somme ricevute fa riferimento a due seguenti categorie:
a) dei contributi, sovvenzioni a vario titolo ricevuti da Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla P.A.), ovvero somme ricevute senza alcuna prestazione in assenza di un sinallagma contrattuale;
b) somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo, ovvero il compenso per servizio effettuato e per il bene ceduto come avviene nei rapporti contrattuali come può rientrare anche il rapporto di accreditamento S.S.N.
Per quanto esposto nelle sezioni “Amministrazioni Trasparenti” delle Case di Cura si pubblicano le notizie, in forma schematica e di immediata comprensibilità per il lettore, relative alle somme erogate, di cui al precedente punto 3).
La Società Health Care Italia S.p.A. non ha mai ricevuto, né riceve, sovvenzioni/contributi di nessun tipo dalle Pubbliche Amministrazioni.
PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO APPROVATO E DEPOSITATO:
Il Fascicolo dei Bilancio civilistico e consolidato per l’anno 2022 della Capo Gruppo Health Care Italia S.r.l., a socio unico, è consultabile cliccando qui. Lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28.12.2023.
I Fascicoli di Bilancio per l’anno 2023 delle Case di Cura, Società unipersonale, “Ospedale Internazionale” S.r.l., unipersonale – approvato nell’Assembla del 24.09.2024 -, “Villa dei Fiori” S.r.l. unipersonale – approvato nell’Assemblea del 24.09.2024 – sono consultabili nella sezione delle rispettive strutture sanitarie nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Per comodità si indicano i rispettivi link:
– Casa di Cura “Ospedale Internazionale” S.r.l. di Napoli
– Casa di Cura “Villa dei Fiori” S.r.l. di Mugnano di Napoli
CARTA DEI SERVIZI:
La Carta dei Servizi Sanitari Pubblici delle Case di Cura è scaricabile nella sezione delle rispettive strutture sanitarie nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Per comodità si indicano i rispettivi link:
– Casa di Cura “Ospedale Internazionale” S.r.l. di Napoli
– Casa di Cura “Villa dei Fiori” S.r.l. di Mugnano di Napoli
LISTE DI ATTESA:
La pubblicazione delle “Liste di Attesa” è consultabile nella sezione delle rispettive strutture sanitarie. Per comodità si indicano i rispettivi link:
Casa di Cura “Ospedale Internazionale” S.r.l. di Napoli
– Chirurgia Generale
– Ostetricia-Ginecologia
Casa di Cura “Villa dei Fiori” S.r.l. di Mugnano di Napoli
COSTI CONTRATTUALIZZATI DEI SERVIZI EROGATI AGLI UTENTI
Nelle more che siano predisposti dall’ANAC dei modelli di comunicazione standard dei costi contrattualizzati dei servizi erogati agli utenti, si invita a fare riferimento ai dati numerici esposti nei conti economici dei bilanci di esercizio ad oggi approvati e depositati e di cui si è data notizia nel precedente paragrafo.